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Legge 104/1992 art. 3 COMMA 1: Enti Locali, totale disconoscimento del diritto allo studio. E la Scuola arretra

Legge 104/1992 art. 3 COMMA 1: Enti Locali, totale disconoscimento del diritto allo studio. E la Scuola arretra

Published On: 28/09/2026By Tags: , ,

Ma anche l’atteggiamento delle Istituzioni Scolastiche non contribuisce a fare chiarezza: il servizio in favore degli studenti con condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 art. 3 COMMA 1 è un diritto…ed un dovere assegnarlo…e la scuola più di tutti lo sa.

Purtroppo è proprio nei corridoi delle scuole che sovente sentiamo dire: “ai Comma 1 il servizio Asacom non tocca”! E così l’Istituzione scolastica risulta assente: poi però, siccome gli uomini e le donne fanno la differenza, succede che riceviamo tante chiamate dai docenti che mediano l’informazione alle famiglie per poter contrastare il diniego al servizio.

In Sicilia sta prendendo forma una discriminazione che non può essere derubricata a una semplice questione amministrativa. In diversi Comuni ed Ex Province il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione viene negato agli studenti con condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, mentre viene garantito a quelli riconosciuti ai sensi del comma 3. Una distinzione che, secondo ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola, non può trasformarsi in una barriera all’inclusione scolastica.

C’è qualcosa di profondamente sbagliato quando, entrando a scuola, una certificazione di disabilità diventa improvvisamente una discriminante.

Da una parte c’è uno studente con condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, al quale l’Ente Locale garantisce l’assistenza all’autonomia e comunicazione, dall’altra c’è uno studente con condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, che può avere bisogni educativi, relazionali e comunicativi altrettanto concreti e documentati, ma al quale quello stesso servizio viene negato.

Stessa scuola. Stesso diritto all’inclusione. Stesso diritto allo studio. Ma una risposta diversa da parte dell’istituzione.

E allora la domanda è inevitabile: può un comma della Legge 104 diventare un cancello davanti al diritto allo studio di un ragazzo con disabilità ?
È esattamente ciò che sta accadendo in queste settimane in diversi territori siciliani.

Gli Enti Locali chiamati a garantire il servizio richiamano, a sostegno del diniego, la normativa regionale e le disposizioni finanziarie utilizzate nel tempo per disciplinare il riparto delle risorse e l’organizzazione degli interventi, sostenendo che il riferimento alla disabilità grave, art. 3 comma 3, consentirebbe di limitare l’erogazione del servizio.

Ma una norma finanziaria o una disciplina regionale delle modalità di finanziamento può davvero trasformarsi in una limitazione sostanziale di un diritto fondamentale?

È questo il punto sul quale ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola hanno deciso di non arretrare: la Legge 104/1992, all’articolo 13, inserisce l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione nel sistema degli interventi finalizzati all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. La norma nazionale non costruisce, nel suo impianto generale, un automatismo secondo il quale tale sostegno scolastico debba essere riconosciuto esclusivamente alle persone certificate ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

Ed è proprio qui che si apre una questione giuridica che non può essere risolta con una semplice frase: “la legge regionale dice così”.

Perché le norme devono essere lette nel loro complesso, alla luce della gerarchia delle fonti, dei principi costituzionali e della finalità concreta perseguita dalla legislazione sull’inclusione. Il diritto allo studio non è un beneficio che l’Amministrazione può distribuire sulla base di una graduatoria di gravità: è un diritto.

E quando quel diritto riguarda uno studente con disabilità, lo Stato e le istituzioni territoriali sono chiamati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita scolastica, non a crearne di nuovi.

IL PARADOSSO DEI DUE STUDENTI

Immaginiamo due ragazzi: entrambi frequentano la scuola, entrambi hanno una disabilità certificata, entrambi hanno un percorso educativo individualizzato, entrambi possono avere necessità di supporto nelle relazioni, nella comunicazione, nell’autonomia personale e nella partecipazione alle attività scolastiche.

Ma uno viene considerato meritevole del servizio perché nel verbale compare il comma 3, l’altro viene lasciato senza quell’aiuto perché nel verbale compare il comma 1; e molto spesso il bisogno educativo non è stigmatizzato esclusivamente dal “Comma 3”.

È questa l’inclusione che vogliamo costruire? Per ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola la risposta è no.

Perché il bisogno assistenziale ed educativo di uno studente non può essere cancellato dalla lettura burocratica di un codice: il punto non è negare la specificità della condizione di gravità prevista dal comma 3; il punto è un altro: non si può automaticamente trasformare quella distinzione medico-legale in una distinzione tra studenti che hanno diritto al sostegno all’autonomia e studenti che ne sono esclusi.

La stessa Legge 104 distingue infatti la definizione della condizione di handicap dalle diverse conseguenze che l’ordinamento collega alla situazione di gravità.

Confondere questi piani significa correre il rischio di produrre un risultato paradossale: una legge nata per garantire diritti finisce per essere utilizzata come motivo per negarli.

IL DIRITTO ALLO STUDIO NON PUÒ ESSERE RAZIONATO

C’è poi un’altra questione che merita di essere affrontata senza ipocrisie: se l’Ente Locale sostiene di non poter garantire il servizio perché le risorse sono insufficienti, si apra una discussione sulle risorse; la Regione ha il dovere di intervenire poiché il problema è politico, è economico.

Ma una cosa è difficilmente accettabile: utilizzare un’interpretazione restrittiva della normativa per trasformare una difficoltà amministrativa o finanziaria in un diniego individuale del diritto di uno studente.

Perché dietro quella pratica amministrativa non c’è una voce di bilancio.

C’è un ragazzo. C’è una famiglia. C’è una scuola che deve garantire inclusione. E c’è un operatore che potrebbe essere presente in aula per aiutare quello studente a comunicare, partecipare, sviluppare la propria autonomia e vivere pienamente l’esperienza scolastica.

Negargli quella possibilità significa incidere concretamente sulla sua quotidianità scolastica.

ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola INTENDONO PORTARE LA QUESTIONE DAVANTI AI GIUDICI

ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola non intendono fermarsi alla denuncia pubblica.
Le due associazioni stanno supportando le famiglie, anche attraverso il proprio studio legale, affinché possano valutare il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria contro i provvedimenti di diniego.

Non sarà una battaglia fatta di slogan, sarà una verifica giuridica davanti a un giudice.
La domanda sarà semplice, ma tutt’altro che banale:

può l’Amministrazione negare ad uno studente con disabilità un intervento di assistenza all’autonomia e alla comunicazione esclusivamente perché la sua certificazione riporta l’articolo 3, comma 1, anziché il comma 3 ?

E soprattutto:

può una disciplina regionale relativa al finanziamento e all’organizzazione dei servizi essere interpretata in modo da comprimere, nei confronti di singoli studenti, il diritto all’inclusione scolastica riconosciuto dall’ordinamento nazionale?

Sono interrogativi che meritano una risposta giudiziaria, se le Amministrazioni continueranno a negare il servizio.

NON È UNA QUESTIONE DI COMMA. È UNA QUESTIONE DI DIRITTI.

Il rischio più grave è che tutto venga ridotto a una questione tecnica.

Comma 1. Comma 3. Una casella barrata. Una pratica amministrativa. Un diniego !

E la vita reale dello studente scompare dietro la burocrazia; ma l’inclusione scolastica non può funzionare così: il bisogno di un ragazzo non nasce nel momento in cui un funzionario legge un verbale… e non scompare perché su quel verbale manca un determinato comma.

Il bisogno deve essere valutato concretamente, nel percorso scolastico, attraverso il progetto individuale, il PEI e il lavoro del GLO, secondo le competenze dei diversi soggetti istituzionali.

Ed è proprio per questo che ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola ritengono necessario riportare il dibattito al suo punto essenziale: non stiamo parlando di concedere un privilegio. Stiamo parlando di rendere effettivo il diritto allo studio di uno studente con disabilità.

BASTA NASCONDERSI DIETRO LA BUROCRAZIA

Agli Enti Locali chiediamo una cosa molto semplice: prima di negare un servizio, guardate lo studente:
guardate il suo PEI; guardate i suoi bisogni; guardate il percorso che la scuola sta cercando di costruire;
guardate la famiglia; guardate cosa significa per quel ragazzo entrare in classe senza quella figura professionale.

E poi spiegate pubblicamente perché un diritto riconosciuto a uno studente con disabilità dovrebbe essere negato a un altro soltanto sulla base del comma indicato nel certificato.
Perché se questa è la strada che si intende percorrere, allora bisogna avere il coraggio di dirlo chiaramente:

non si sta più parlando di inclusione. Si sta costruendo una graduatoria amministrativa dei diritti.

E questo ACA Sicilia ed ACACISAL Scuola non sono disposte ad accettarlo.
Il diritto allo studio non può avere un comma di serie A e uno di serie B.

Un ragazzo con disabilità non può essere lasciato solo perché l’Amministrazione ha scelto di leggere la legge nel modo più restrittivo possibile.

Se esiste una controversia sull’interpretazione delle norme, saranno i giudici a stabilire quale sia la corretta lettura dell’ordinamento.
Ma nel frattempo una cosa deve essere chiara:

dietro ogni diniego c’è uno studente, e su quello studente non si può risparmiare.

Non si può burocratizzare il bisogno; non si può trasformare una certificazione in una barriera.

Il diritto allo studio viene prima del cavillo amministrativo.
Come detto stiamo supportando le famiglie, anche attraverso il nostro studio legale, affinché possano far valere davanti all’autorità giudiziaria il diritto dei propri figli.

Noi siamo persuasi che la limitazione offerta dalla Legge 15/2004, all’art. 22, sia stata già superata: saranno i giudici a stabilire se questa interpretazione restrittiva della normativa possa resistere al vaglio dell’ordinamento.

I diritti non si sospirano e non si rimandano: si applicano !

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