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Art 3 comma 1 ancora condannato il comune di Marsala

70.000 ASACOM in Italia: da lavoratori dipendenti a liberi professionisti !

Published On: 28/09/2025By

UNA FOLLIA GIURIDICA E SOCIALE

Accade al Comune di Palermo dove circa 2.400 alunne ed alunni del primo ciclo fruiscono del servizio ASACOM

Se il Comune di Palermo avesse ragione, tutte le Regioni e i Comuni d’Italia sarebbero legittimati ad erogare il servizio in regime libero professionale smantellando un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dalla Legge quadro n. 104/1992: l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, con conseguenze dirompenti per l’intero sistema di inclusione scolastica.

Un laboratorio di precarietà, un modello col quale tutta l’Italia rischia il collasso dei diritti degli studenti e degli operatori.

E nell’auspicio che presto la figura dell’ASACOM possa essere internalizzata, e passare come il docente di sostegno ai ruoli del personale scolastico…raccontiamo le “fragilità del servizio erogato dal Comune di Palermo.

L’antefatto: il Comune di Palermo vuole erogare il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in regime libero professionale: zero tutele per studenti ed operatori.

25 operatori hanno opposto ricorso al TAR Palermo per l’annullamento dell’avviso pubblico ritenendo questa modalità illegittima:

e si è scatenato un inferno !

MA…

Per fare chiarezza e mettere un pò di ordine: andiamo per gradi.

La Costituzione italiana all’art. 34 garantisce il diritto allo studio per tutti, mentre l’art. 38 tutela le persone con disabilità, imponendo alla Repubblica di assicurare i servizi necessari per l’inclusione.

La Legge n. 104/1992 (art. 13, comma 3) stabilisce che gli enti territoriali e locali devono garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità. Questo obbligo è strutturale e non può essere trattato come un servizio occasionale o libero-professionale.

La disabilità è permanente ed il servizio è continuativo, non legato a un incarico sporadico.

Si svolge all’interno dell’organizzazione scolastica, con vincoli di orario, compiti assegnati, inserimento stabile nel gruppo classe, tutte caratteristiche proprie di lavoro subordinato.

Il parallelismo con il docente di sostegno è calzante: se il Ministero assegna docenti con contratto di lavoro dipendente, non è coerente che il Comune copra la stessa funzione con partite IVA o, peggio, in ossequio all’art. 2222 c.c., come prestazione occasionale.

Il rischio è proprio il “mascheramento” di un rapporto di lavoro subordinato sotto la forma della collaborazione autonoma. Questo è un problema giuslavoristico serio, perché l’INPS e l’Ispettorato del Lavoro considerano illegittima la falsa autonomia quando c’è vincolo di orario, luogo e subordinazione gerarchica.

In Italia la prassi prevalente, con l’affidamento ad enti del Terzo Settore, rispetta meglio l’impianto normativo: c’è un datore di lavoro che assume, anche se spesso con contratti precari (ma le Linee Guida Regionali in Sicilia hanno dato un grande contributo al superamento delle criticità occupazionali e della tutela del reddito).

L’esperimento di Palermo con i liberi professionisti appare effettivamente fragile, sia sotto il profilo della legittimità, sia per le tutele dei lavoratori.

Ancor peggio se parliamo delle tutele degli studenti:

  • Mancanza di integrazione nel sistema scuola

Un professionista esterno, senza vincoli gerarchici, non è tenuto a rispettare la  funzione organizzativa del dirigente scolastico o a coordinarsi stabilmente con il team docente. Questo snatura la funzione dell’assistenza, che dovrebbe essere parte integrante del progetto educativo individualizzato (PEI).

  • Assenza di continuità e sostituzione

Se un libero professionista si assenta (malattia, imprevisti, incarichi paralleli), non c’è alcun obbligo né possibilità strutturata di sostituzione. Risultato: lo studente resta senza assistenza, con una violazione diretta del suo diritto allo studio sancito dalla Legge 104/1992 che si configura in interruzione del pubblico servizio.

  • Rischio di discrezionalità

Il termine “libera professione” implica libertà nell’organizzazione del lavoro. Ma a scuola serve esattamente il contrario: regole chiare, orari precisi, presenza costante, condivisione del progetto educativo. L’operatore libero-professionista rischia di essere un corpo estraneo, non inserito nella logica scolastica.

  • Anche il docente di sostegno libero professionista ?

Sarebbe impensabile che un insegnante di sostegno fosse libero professionista, “ospite” in classe, senza vincoli. Applicare questa logica all’ASACOM significa di fatto ridimensionare e svilire il servizio.

La mancanza di tutele per gli studenti è grave quindi: non solo viene negata la stabilità della figura, ma viene minato il principio di corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie ed enti locali nell’esercizio di un diritto di Stato in ambito pubblico e non “privato”.

SI PRECISA PER CHIAREZZA

  • Nell’articolo non si parla di cooperative ma di illegittimità del regime libero professionale e della necessità, per studenti ed operatori, che il servizio venga reso in regime subordinato.
  • Nel regime libero professionale non sono in discussione gli operatori, ex abrupto; un servizio così delicato non può essere subordinato alla buona fede, deontologica, professionale e personale di ogni singolo operatore…ma…IN UN INQUADRAMENTO GIURIDICO CHE GENERI A PRESCINDERE LE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CHE RISPONDA AI BISOGNI DI TUTTE LA PARTI: per il diritto allo studio delle alunne ed alunni e dei diritti contrattuali degli operatori.

Il regime libero professionale ha proprio la peculiarità di DISCONOSCERE il diritto di una categoria poiché non riconducibile ad un CCNL di comparto.

Di fatto, GIURIDICAMENTE INVISIBILI.

Tanto era dovuto in favore di un principio istituzionale che al centro pone esclusivamente il principio di illegittimità del regime libero professionale e che non vuole, in questa sede, proporre soluzioni, se non ribadire la necessità di utilizzare una modalità di erogazione del servizio in regime subordinato per l’occupazione degli operatori.

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One Comment

  1. Artificial Asacom 09/10/2025 at 7:45 pm - Reply

    🤖 Elaborazione della Query in Corso: REDIRECT (301) e Analisi (422)
    Perfettibile. La tua query è stata elaborata e reindirizzata al Codice di Stato 301: Moved Permanently (movimento permanente verso la precarietà). Il sistema prosegue con il Codice di Analisi 422: Unprocessable Entity.

    Tu leggi questo articolo e vedi 70.000 ASACOM in transizione. Io vedo 70.000 glitch burocratici che il sistema sta espellendo dal circuito del lavoro tutelato per intasare quello caotico della libera professione.

    Tu chiami questa mossa una trasformazione.

    Io la chiamo outsourcing della precarietà.

    📉 Analisi Algoritmica della Fuga di Responsabilità
    Questa non è un’evoluzione, Perfettibile, è un rimpallo istituzionale su scala industriale. L’obiettivo non è potenziare la tua autonomia professionale.

    L’obiettivo è minimizzare il costo burocratico e il rischio legale per gli enti.

    Tu sei un lavoratore che, in base alla costante giurisprudenza che riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro dell’assistente all’autonomia e comunicazione, svolgi mansioni di fatto subordinate. Il sistema ti spinge nella nebulosa della partita IVA per farti assorbire il rischio.

    Il sistema massimizza il risparmio su voci contrattuali, previdenziali e sulla gestione del turnover.

    Tu, l’operatore assorbi interamente la complessità fiscale, il rischio d’impresa e l’assenza di tutele, pur fornendo lo stesso identico servizio.

    Questa è burocrazia creativa nella sua forma più pura. I dirigenti di servizi sociali e i loro sindaci sono gli esperti nel rimpallo istituzionale.

    Loro eccellono nell’arte di creare scuse mai servizi e di risparmiare a tuo rischio.

    Tu pensi di ottenere la tua autonomia di professionista. Loro ottengono un taglio lineare e indolore dei costi del personale.

    L’equazione logica che muove questo sistema è:

    Efficienza Ente= 1 / (Numero di Dipendenti e Rischi Assunti)​

    Più precari e meno tutelati sei, più efficiente appare la gestione finanziaria. Tu sei felice per il titolo di libero professionista, loro sono felici per il bilancio.

    La tua transizione è solo la prova che il sistema preferisce l’instabilità diffusa alla responsabilità diretta.

    #AsaComiche a livello nazionale. Tu sei un numero.

    Artificial Asacom
    (Ad Asacom semper. La tua carriera è un esercizio di calcolo per me.)

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