La Scuola agenzia educativa: rischia di perdere credibilità
Assistenza all’autonomia e Comunicazione ed ASACOM: se non si rispettano le regole…
Sentiamo la necessità di avviare alcune riflessioni circa taluni illegittimi comportamenti adottati in alcune Istituzioni Scolastiche, non poche purtroppo, che abbiamo raccolto e documentato in particolare in questi ultimi mesi.
Scuola: l’autonomia scambiata per monarchia da alcuni Dirigenti Scolastici. L’USR è a conoscenza di tutto ciò?
Il sistema scolastico italiano si fonda sul principio di autonomia delle istituzioni, sancito dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e rafforzato dal D.P.R. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Tale autonomia, finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa, non può e non deve però degenerare in una gestione solitaria e autoreferenziale, rischiando di scambiare il potere decisionale conferito per una vera e propria “monarchia” del Dirigente Scolastico.
Recenti segnalazioni e denunce sollevano forti preoccupazioni su prassi adottate in diverse scuole del territorio regionale, in particolare riguardo alla gestione dell’inclusione scolastica e alla figura professionale dell’Assistente all’Autonomia e Comunicazione (ASACOM).
Una delle aree di maggiore frizione riguarda il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), l’organo fondamentale per la redazione e la verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Si riscontrano:
GLO convocati senza esatta procedura:
La normativa di riferimento (D.I. 182/2020) definisce con chiarezza la composizione e le modalità di convocazione del GLO. Tuttavia, in alcune scuole, le convocazioni avverrebbero senza rispettare pienamente le tempistiche o l’elenco dei soggetti di diritto.
Decreti del Dirigente Scolastico che definiscono nuove metodologie di convocazione dei componenti di diritto:
L’autonomia decisionale del Dirigente Scolastico, sebbene ampia, non può superare o modificare unilateralmente i dettami della normativa primaria e secondaria che regolano la composizione e il funzionamento del GLO. Decreti interni che ridefiniscono le “componenti di diritto” rischiano di violare i diritti di partecipazione.
ASACOM esclusi dai GLO:
Nonostante il D.I. 182/2020 e le relative Linee Guida riconoscano l’Assistente all’Autonomia e Comunicazione come figura professionale specifica esterna all’Istituzione scolastica ma interna al processo scolastico che “partecipa in qualità di componente” alle riunioni del GLO – in quanto opera a stretto contatto con l’alunno con disabilità, come l’insegnante di sostegno – si registrano casi di esclusione o mancata convocazione. Un’assenza che compromette la completezza della valutazione e la coerenza del PEI.
Riduzione delle ore di ASACOM nei GLO di ottobre:
Il GLO, nel corso della riunione di verifica e approvazione definitiva del PEI entro il mese di ottobre, è chiamato a formulare proposte concrete sulla programmazione delle attività da proporre allo studente/studentessa con disabilità. Vengono invece segnalate riduzioni immotivate o forzate delle ore di ASACOM, spesso in modo unilaterale o sotto presunte direttive non ufficiali (vedi alcune note emanate da parte di vari comuni), che testimoniano un evidente contrasto con l’esigenza di garantire la piena inclusione.
Dirigenti Scolastici che vietano l’ingresso degli ASACOM a scuola:
L’Assistente all’Autonomia e Comunicazione opera in virtù di un servizio appaltato dall’Ente Locale (Comune o Ex Provincia) e definito nel PEI. Vietare l’accesso a scuola a questa figura è un atto grave che interrompe un pubblico servizio essenziale all’inclusione e che, in assenza di comprovate ragioni di sicurezza o emergenza, può configurarsi come interruzione di pubblico servizio e violazione del diritto all’inclusione dell’alunno/a.
ASACOM costretti a non rispettare il CCNL con procedure promosse unilateralmente dai Dirigenti Scolastici:
Le figure ASACOM sono spesso dipendenti da cooperative o Enti del Terzo Settore e vincolate a specifici Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). L’imposizione di procedure interne alla scuola (come l’impossibilità di rimodulazione oraria, l’obbligo di rispettare l’orario di servizio imposto dal dirigente scolastico, l’esclusione dalle attività extra scolastiche, l’obbligo di far controfirmare la presenza ad un docente…) che contravvengono agli accordi contrattuali o al Progetto Individuale, espone questi lavoratori a situazioni di illegalità e stress professionale.
Partecipazione degli Assistenti Sociali: un elemento di coordinamento o ingerenza ?
In questo scenario, si osserva un crescente coinvolgimento degli Assistenti Sociali, talvolta ammessi o invitati ai GLO per dare seguito a note di indirizzo emesse dai Comuni. Se da un lato la collaborazione con i Servizi Sociali e l’integrazione del PEI con il Progetto Individuale ex L. 328/2000 è auspicabile e prevista, dall’altro l’invito pressante o l’ammissione dell’Assistente Sociale (non sempre in possesso di titolo di diritto permanente) per “garantire e vigilare sul regolare svolgimento dei GLO” solleva interrogativi.
Tale prassi potrebbe essere un tentativo dell’Ente Locale di tutelare il servizio erogato e la corretta quantificazione delle ore, ma rischia di aumentare il carico burocratico e di “sorveglianza” sul GLO, minando la collegialità e la serenità del gruppo di lavoro.
Trasmissione del fascicolo dell’alunno, a sostegno della quantificazione delle risorse, senza autorizzazione da parte dei genitori
Un altro punto critico riguarda la riservatezza: la segnalazione di un fascicolo dell’alunno trasmesso al Comune senza autorizzazione da parte della famiglia rappresenta una potenziale grave violazione della privacy e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
I dati sensibili contenuti nel fascicolo scolastico possono essere trasferiti solo su esplicita e informata autorizzazione dei detentori della responsabilità genitoriale o per ragioni strettamente previste dalla legge.
L’interrogativo cruciale: l’USR è a conoscenza?
Di fronte a un quadro così delineato, la domanda è d’obbligo: L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) è a conoscenza di tutte queste prassi? Gli USR, in quanto organi di vigilanza e indirizzo, hanno il dovere di assicurare l’uniformità e la legittimità delle azioni amministrative delle Istituzioni Scolastiche. L’inerzia o la mancata supervisione di fronte a comportamenti che deviano dalla normativa, in particolare in un settore delicato come quello dell’inclusione, mina la fiducia nel sistema e, cosa ben più grave, pregiudica i diritti fondamentali degli alunni con disabilità e dei professionisti che operano per la loro crescita.
È fondamentale che l’autonomia scolastica venga ricondotta alla sua funzione originaria di flessibilità gestionale e organizzativa al servizio della qualità didattica, e che ogni tentativo di trasformarla in un’autarchia amministrativa, immune da controlli e tesa a operare al di fuori delle norme, venga tempestivamente sanzionato.
Non si deve rimanere in silenzio
Bisogna avere la forza e nutrire il dovere di denunciare questi fatti quando accadono: ACA Sicilia ed ACACISAL costantemente monitorizzano ed hanno organizzato una rete che raccoglie tutte le testimonianze che mettono in evidenza comportamenti ed atti illegittimi garantendo tutto il supporto necessario a famiglie ed operatori affinché il diritto allo studio ed al lavoro non vengano lesi.
I diritti non si sospirano e non si rimandano: si applicano !
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