Conferenza Unificata delle regioni: percorso formativo ASACOM – LA STABILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEVE ESSERE IL PUNTO DI PARTENZA !
Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: dalla speranza di statalizzazione al demansionamento generalizzato…dicono.
Sembra uno slogan, che non comprendiamo: leggiamo articoli che a nostro modo di vedere distorcono il percorso delle Regioni e della Conferenza Unificata delle Regioni.
Viene presentata una lettura semplicistica e distorta del percorso affrontato in Conferenza Unificata rispetto alla definizione del profilo dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM).
È bene chiarirlo: la collocazione naturale e legittima di questa figura professionale è nei Ruoli del Personale Scolastico, ponendo finalmente fine a una lunga stagione di promesse disattese, narrazioni mistificanti e proposte legislative presentate come soluzioni definitive ma rivelatesi inconsistenti. Basti ricordare il DDL n. 236 del 2022 e, successivamente, i DDL n. 793/2023 e n. 1141/2024, che hanno continuato ad alimentare aspettative prive di reali prospettive di internalizzazione.
Ancora in questi giorni, l’8 gennaio 2026, si assiste a una persistente mistificazione del dibattito pubblico: si continuano a evocare scenari e prospettive legati a un DDL 236 ormai superato e definitivamente accantonato, persino nella sua ipotesi residuale di internalizzazione presso gli Enti Locali. Una narrazione che sembra rispondere più a esigenze di visibilità e auto-rappresentazione — il consueto “ci siamo noi, ci pensiamo noi” — che a una reale volontà di costruire soluzioni normative credibili. È tempo di interrompere queste narrazioni.
Permane inoltre un uso improprio e fuorviante di terminologie quali AEC o OEPAC, che non hanno alcuna ragione di esistere e che contribuiscono esclusivamente a generare confusione. La denominazione corretta è una sola: Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione, come già chiaramente indicato dalla Legge n. 104/1992.
In questa direzione si è mossa la Regione Sicilia che, con la Legge Regionale n. 24 del 2016, ha riaffermato la centralità della figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione quale perno del servizio reso. Qualora, per mera praticità, si ritenga necessario ricorrere a un acronimo, ASACOM riprende esattamente il profilo professionale:
AS = Assistente, A = Autonomia, COM = Comunicazione.
Proprio per questo è necessario sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità professionale: l’obiettivo dell’integrale riconoscimento — sia sul piano professionale che contrattuale — non è semplice da raggiungere e richiede una chiara definizione di ruoli, doveri e diritti. In troppi contesti, infatti, gli ASACOM continuano a subire indicazioni arbitrarie e pratiche lavorative improprie (“firma qui”, controfirma lì, “presenta relazione mensile”, “apri la partita IVA”…), spesso accettate per necessità occupazionale, nonostante risultino prive di fondamento giuridico.
È quindi evidente che non potrà esserci alcuna internalizzazione senza un percorso serio e strutturato. Le strade possibili sono due:
la definizione di un corso di laurea triennale specifico (fermo restando un percorso sanatorio per quanti hanno un contratto in essere ed anche certificato per un tempo ritenuto utile, ma senza esami, solo titoli ed esperienza) che comprenda tutte le competenze richieste dalla professione, oppure — nell’attesa di una legge nazionale — l’adozione di profili regionali chiari e coerenti, come nel caso del modello siciliano, che fissano competenze definite e un quadro formativo riconoscibile.

Ricordiamo, inoltre, che un diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una specializzazione EQF4 consente l’accesso alla posizione contrattuale profilo/categoria D2.
Altro che demansionamento: questo percorso rappresenta, oggi, l’unica strada concreta per definire regole chiare e per riconoscere alla figura dell’ ASACOM il rispetto professionale e contrattuale che le compete.
Un avanzamento di questa natura produce, già nell’immediato, maggiore tutela e una più alta consapevolezza per quanti — e sono ancora moltissimi — vivono condizioni di precarietà lavorativa, frammentazione territoriale e assenza di riferimenti normativi stabili.
Proprio questa consapevolezza può diventare la base per un percorso collettivo capace di rivendicare un vero impianto legislativo nazionale: una norma, che non solo preveda l’internalizzazione della funzione, ma che garantisca anche tutele occupazionali reali a tutte le persone che oggi assicurano quotidianamente questo servizio essenziale. Questa sarebbe vera stabilizzazione !
Riteniamo fuorviante l’analisi:
definire questo processo come un “demansionamento” degli ASACOM, soprattutto dopo il fallimento del DDL 236, significa ignorare volutamente il contesto reale in cui la figura opera e la mancanza — tuttora esistente — di un profilo nazionale.
- L’errore di fondo: la finta “questione laurea”
È ancora fuorviante sostenere che la richiesta di una laurea, in alcuni territori, rappresenti lo standard professionale dell’ASACOM.
Ad oggi non esiste un profilo professionale nazionale che stabilisca un livello formativo unico e le lauree possedute da molti professionisti non definiscono la professione, ma sono professionalità individuali al servizio dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Pretendere oggi che esse siano il parametro strutturale per il profilo significa ribaltare la realtà: non è la laurea a definire la figura, bensì la mancanza di una norma nazionale che la disciplini; non esiste oggi percorso formativo di laurea, anche triennale, che comprenda la formazione sulle competenze richieste ad un assistente all’autonomia e comunicazione.
Si confonde inoltre la tutela dei professionisti con la difesa di requisiti non omogenei, che oggi producono solo disuguaglianze territoriali e precarietà strutturale.
Si sottolinea peraltro che il DDL 236 non prevedeva percorsi formativi, tantomeno indicava uno standard con laurea, piuttosto si limitava (e questo sì che costituiva un abbassamento del livello) ad indicare esclusivamente i requisiti minimi di coloro che sarebbero stati ammessi al percorso di internalizzazione: 36 mesi, anche non continuativi, di servizio reso nella qualità di assistente all’autonomia e comunicazione a qualsiasi titolo individuato dai diversi Enti competenti nei diversi territori della penisola.
- La Conferenza Unificata non ha “demansionato” nessuno
L’introduzione di un percorso formativo EQF4 non rappresenta un abbassamento, bensì un tentativo concreto di definire un profilo minimo nazionale, come ha fatto la Regione Sicilia (al punto 4).
Parlare di “demansionamento” è retoricamente comodo, ma tecnicamente infondato.
Il livello EQF4, in assenza di una norma nazionale, è una cornice unificatrice necessaria, non una condanna; ed è un passaggio coerente con ciò che tutte le regioni stanno tentando di fare per ridurre la frammentazione, che è un problema serio, madre e padre di tutte le anomalie che caratterizzano il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione.
- Il DDL 236 non è fallito per via del percorso delle Regioni, ma dai suoi stessi limiti concettuali ed operativi
Sembra si descriva la modifica del DDL 236 come un tradimento successivo alle linee guida regionali. Ma la verità è un’altra:
- non era soddisfacente (men che meno la “facoltativa” internalizzazione degli Enti Locali), manchevole della sintesi necessaria per compendiare tutte le figure nel tempo utilizzate nei diversi territori (serve prima un profilo unico)
- costruito su un impianto tecnicamente fragile
- senza un decreto attuativo
- senza risorse economiche
- incapace di reggere il confronto con la realtà normativa scolastica.
Si ignora il modello siciliano già definito con un percorso formativo di 976 ore ed inserito nel Repertorio delle Qualificazioni Professionali con D.A n. 5630 del 19.07.2017.
- Il vero passo avanti: il modello della Regione Sicilia

Presidenza Regione Sicilia
Se si vuole parlare seriamente di prospettive e qualità della professione ASACOM, l’unico percorso che merita di essere valorizzato è quello avviato dalla Regione Sicilia che, come ricordato sopra, ha inserito nel Repertorio delle Qualificazioni Professionali, con D.A n. 5630 del 19.07.2017, il profilo dell’Assistente all’Autonomia e Comunicazione dei disabili. Con lungimiranza ha scelto di valorizzare la professionalità degli operatori riconoscendo la complessità del ruolo svolto quotidianamente accanto agli alunni con disabilità pensando ad una formazione multidisciplinare più completa, competenze educative, comunicative e relazionali di livello superiore ed un riconoscimento professionale più coerente con le reali esigenze scolastiche:
- ha definito un profilo chiaro
- ha garantito un percorso formativo coerente di 976 ore (anche se EQF4)
- ha finalmente creato uniformità in un territorio storicamente disomogeneo
- ha operato in dialogo con le associazioni e con chi lavora quotidianamente nelle scuole
- ha consentito la redazione di Linee Guida regionali per l’erogazione del servizio in maniera omogenea con D.A. n. 81 GAB del 15.09.2020 ai sensi della L.R. 20 giugno 2019, n. 10 art. 41, Diritto allo Studio.
Questo è un passaggio positivo e indispensabile.
Criticarlo solo perché si colloca a livello EQF4 significa non cogliere che la Sicilia ha aperto la strada verso una futura legge nazionale di internalizzazione, l’unica vera soluzione strutturale.
- L’unica battaglia che ha senso: internalizzazione e stabilizzazione
Dire che la statalizzazione dei collaboratori scolastici nel 2000 e nel 2019 dimostra la praticabilità della stessa per gli ASACOM è vero, ma non giustifica l’attacco alle linee guida regionali.
La statalizzazione rimane l’obiettivo finale, ma questo non significa bloccare o demonizzare i percorsi intermedi che si costruiscono per arrivarci.
Senza un profilo definito — anche EQF4 — non ci sarà mai una statalizzazione possibile.
E questo sembra essere ignorato completamente: non menzionando tali differenze territoriali, si rischia di diffondere una rappresentazione distorta della situazione, facendo credere che l’intero Paese sia uniformato a standard minimi, quando invece esistono regioni – come la Sicilia – che hanno già scelto con chiarezza di tutelare e valorizzare la figura dell’ASACOM.

Palazzo Madama Senato
Allo stesso modo non comprendiamo bene l’allarme che si è creato intorno all’istituzione del “LEP” nella Legge di Bilancio 2026.
Orizzonte Scuola titola clicca qui per l’articolo
(24 ottobre 2025)
Studenti con disabilità: più ore di assistenza e qualità attraverso i LEP. E’ nel DDL di Legge di Bilancio.
Ed anche Tecnica della Scuola guarda positivamente (10 gennaio 2026).
clicca qui per leggere l’articolo
Eppure da diversi contesti arrivano allarme e preoccupazione; ACA Sicilia ed ACACISAL approfondiscono il tema per comprendere se davvero esistano motivi che giustifichino questo allarme.
– (commi 1 e 2) L’articolo 127 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato. Le componenti fondamentali del LEP sono: il numero di ore di assistenza, l’impiego di personale in possesso del profilo professionale, il rispetto di standard qualitativi.
– (comma 3) Entro il 31 dicembre 2027 il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale è alimentato con i dati raccolti dal MIUR attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI).
– (comma 4) In attesa della piena operatività del registro di cui al comma 3, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente.
Tutti gli enti territoriali che hanno scuole con alunni con disabilità certificata, quindi, assicurano l’erogazione dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, se prevista nei PEI, garantendo una media oraria settimanale ALMENO pari alle somme trasferite dallo Stato, congiuntamente all’integrazione delle risorse comunali e regionali.
La relazione tecnica presentata dal Governo afferma che all’attuazione dell’art.127 si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e rappresenta una sintesi dei dati attualmente disponibili, media annua, e non l’indicazione della quantificazione delle risorse per le quali lo Stato ha previsto la competenza in capo al GLO nella redazione del PEI.
Fatta questa precisazione, pertanto, le 50 ore citate nella relazione tecnica rappresentano la soglia minima garantita dalla copertura dell’obiettivo di servizio al comma 4.
– (comma 5) rinvia a un decreto degli enti competenti la ripartizione del Fondo unico.
– (comma 6) disciplina la relativa copertura finanziaria.
In sintesi, pertanto, giuridicamente, l’allarme risulta infondato: a fronte di LEP che non erano mai esistiti prima, permane assolutamente la sovranità del PEI che indica il fabbisogno necessario per ogni singolo alunno, alunna, studente, studentessa.
Piuttosto è comprensibile ritenere che le amministrazioni locali possano speculare su questa determinazione minima (LEP) per “provocare” una quantificazione delle risorse del sostegno ASACOM al ribasso: per questo è soltanto necessario che il GLO, con i suoi membri di diritto, continui a manifestare la sua sovranità nella determinazione della quantificazione delle risorse nell’assoluto rispetto dei reali bisogni dell’alunno, alunna, studente, studentessa con disabilità, come la norma prescrive e come la stessa Legge di Stabilità ribadisce.
ACA Sicilia e ACACISAL ribadiscono che qualsiasi analisi seria e responsabile sul futuro del settore deve necessariamente partire dai modelli già consolidati, assumendoli come riferimento per una riforma nazionale capace di garantire stabilità, dignità professionale e qualità del servizio.
La tutela dei diritti degli studenti con disabilità passa, inevitabilmente, dalla tutela delle professionalità che ogni giorno li accompagnano nei percorsi di autonomia, comunicazione e inclusione scolastica.
Per questo continueremo a vigilare e a intervenire pubblicamente affinché la figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) sia riconosciuta e trattata per ciò che realmente è: una componente essenziale e strutturale del sistema dell’inclusione scolastica.
ACA Sicilia e ACACISAL operano quotidianamente sui territori per difendere e tutelare sia i diritti degli studenti sia i diritti professionali e contrattuali degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, nella consapevolezza che oggi vengono ancora lesi diritti fondamentali quali la garanzia occupazionale, la continuità lavorativa e la tutela del reddito. Mentre si susseguono proclami privi di reale consistenza, si continua a perdere di vista l’urgenza di riconoscere e garantire i diritti basilari per l’esercizio di questa professione.
Solo un posizionamento chiaro, strutturato e stabile della figura professionale, oggi, può condurre, domani, all’obiettivo finale dell’internalizzazione accompagnata dal transito/stabilizzazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che attualmente rendono questo servizio essenziale.
Eppure, proprio della stabilizzazione — del come e del chi — fino ad oggi, nessuno ha ancora realmente parlato.
Ancora oggi, purtroppo, leggiamo articoli che raccontano una storia confusa, distorta, alterata, che non guarda al futuro reale di 60.000 operatori circa in Italia che rendono questo importante servizio: da nessuna parte si parla del diritto di questi operatori di essere stabilizzati nel ruolo che oggi occupano.
LA STABILIZZAZIONE DI QUESTI OPERATORI DEVE ESSERE IL PUNTO DI PARTENZA !
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